Responsabilità ex art. 1669 c.c. e “gravi difetti” dell’opera: sono tali la mancanza dei “requisiti prestazionali acustici”, ma non le macchie d’umidità sul soffitto di un’unità residenziale

Responsabilità ex art. 1669 c.c. e “gravi difetti” dell’opera: sono tali la mancanza dei “requisiti prestazionali acustici”, ma non le macchie d’umidità sul soffitto di un’unità residenziale
12 Settembre 2016: Responsabilità ex art. 1669 c.c. e “gravi difetti” dell’opera: sono tali la mancanza dei “requisiti prestazionali acustici”, ma non le macchie d’umidità sul soffitto di un’unità residenziale 12 Settembre 2016

Con una sentenza dell’11 maggio 2015 il Tribunale di Treviso si è pronunciato sul discrimine  tra difetti che per la loro “gravità” possono essere oggetto dell’azione di responsabilità (extracontrattuale) prevista dall’art. 1669 c.c. e quelli che, invece, non lo sono. La soglia di rilevanza è rappresentata dal fatto che il difetto incida “sulla struttura e funzionalità globale dell’opera”, comportando “un’apprezzabile menomazione del suo normale e della normale attività cui essa è destinata”, conformemente all’insegnamento della Cassazione (da ultimo: Cass. civ. n. 24188/2014). Con riguardo ad un’”unità immobiliare facente parte di un complesso residenziale”,  il Tribunale ha quindi ritenuto che tale soglia fosse stata superata dalla mancanza dei “requisiti prestazionali acustici previsti dalle buone regole dell’arte e dalle norme tecniche vigenti”, che era dunque azionabile ex art. 1669 c.c., salvo ritenere che la relativa azione si fosse, in concreto, prescritta, per esser stata promossa oltre il termine di legge. Al contrario, il Tribunale trevigiano ha negato che le “macchie di umidità di lieve entità riscontrate nell’immobile dell’attore” integrassero un “grave difetto”, stante la loro “modestissima entità… come emerge chiaramente dall’esame delle fotografie scattate in occasione dell’accertamento tecnico preventivo” esperito. Pur “trattandosi di alterazioni di indiscutibile rilevanza sotto il profilo estetico”, tali macchie “non pregiudicano in misura apprezzabile la funzionalità in senso proprio e le normali condizioni di utilizzo” dell’opera, per cui sono insuscettibili di comportare una “apprezzabile menomazione” del suo godimento. Si tratta quindi di difetti che si sarebbero potuti far valere, eventualmente, con l’ordinaria azione di garanzia prevista, in materia di appalto, dall’art. 1667 c.c., ma non con quella contemplata dall’art. 1669 c.c..

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